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Un percorso unico in tutta la Toscana, con tempi e modalità univoche, per chiedere il prolungamento dell’abbonamento non utilizzato durante il lockdown o il voucher compensativo. E' quanto deciso dalla Regione che ha scelto di definire un percorso che potrà essere usato da tutti i cittadini per chiedere una "compensazione" dei servizi non fruiti durante il lockdown alle aziende di trasporto pubblico su gomma che operano in Toscana (attualmente consorziate o subaffidatarie di One Scarl), a Trenitalia spa e Tft spa per quanto riguarda il servizio su ferro ed a Toremar spa per quanto riguarda il traghetto verso l’Arcipelago toscano.
Queste le linee guida approvate dalla Giunta regionale: il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i ‘Pegaso’ e per l’abbonamento ‘Unico metropolitano’; la compensazione è relativa al periodo per il quale non ne e' stato possibile l'utilizzo del titolo di viaggio, periodo diverso per ciascun soggetto; la richiesta di compensazione andrà avanzata entro il 15 ottobre, salvo nuova proroga del periodo di emergenza con apposito provvedimento ministeriale. Andrà indirizzata all’Azienda che ha emesso l’abbonamento; la richiesta andrà presentata preferibilmente on-line sul portale aziendale dedicato, secondo le modalità indicate dalle aziende stesse; gli abbonati che hanno diritto alla compensazione dovranno comunicare all’azienda di trasporto titolare dell’abbonamento la propria situazione inviando una domanda alla quale dovranno allegare: il titolo di viaggio in corso di validità nel periodo del lockdown (definito dai provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dal decreto-legge del 23 febbraio e dalle successive modifiche del 5 marzo e 25 marzo); una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza del lockdown. La dichiarazione dovrà contenere informazioni su: generalità del titolare dell’abbonamento; causa del mancato utilizzo del titolo di viaggio (specificando “…in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”); l’indicazione del luogo di lavoro e del datore di lavoro (se in rapporto di dipendenza o altro) se il titolo di viaggio non è stato fruito per misure di contenimento che hanno fermato o ridotto l’attività lavorativa; nome e indirizzo dell’istituto scolastico presso il quale si reca lo studente titolare dell’abbonamento, se il titolo di viaggio non è stato fruito a causa della sospensione dell’attività scolastica; la durata del mancato utilizzo del titolo di viaggio.
L e aziende di trasporto potranno emettere un voucher di importo pari all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente per i giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione; oppure prolungare la durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.
Nel caso in cui il titolare del diritto al rimborso non avesse più necessità di usufruire del servizio di trasporto, si invitano le aziende a trovare forme alternative di ristoro (ad esempio la possibilità di utilizzare il voucher per altri titoli di viaggio), anche in coerenza con le raccomandazioni europee a tutela dei consumatori/utenti.
Nel caso in cui aziende di carattere nazionale o sovraregionale abbiano già stabilito diverse modalità diverse di rimborso, queste dovranno essere prontamente comunicate alla Regione Toscana ed agli utenti.