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Sosta degli autocaravan in via delle Fonti, il Tar dà ragione ai camperisti e boccia il Comune


La lite giudiziaria è nata in seguito all'ordinanza che aveva previsto la rimozione forzata per quei mezzi parcheggiati fuori dalle strisce disegnate, però, a misura di macchina. I giudici amministrativi: "L'esclusione dei veicoli dagli spazi di sosta è in contrasto con il Codice della strada"


Redazione


I camperisti battono il Comune di Prato e lo fanno con una sentenza del Tar che ha bocciato l'ordinanza che, applicata nei fatti, aveva previsto la rimozione forzata dei mezzi parcheggiati fuori dagli stalli la cui lunghezza, però, rispecchiava solo quella delle automobili. La lite tra le parti inizia nel 2020 e ha per oggetto l'ordinanza 2085 dell'8 giugno 2018 relativamente alla circolazione e alla sosta in via delle Fonti. Una prescrizione che aveva sì abrogato la precedente del 2016 che riservava gli spazi della sosta alle sole auto, ma che non era stata accompagnata dal rifacimento degli stalli che avrebbero dovuto essere più lunghi per consentire anche i camperisti di usufruirne senza rischiare la rimozione del mezzo perché fuori dalle strisce. Insomma, quello che era un divieto nel 2016 in contrasto con le norme del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, tale era rimasto due anni dopo a dispetto della nuova ordinanza: la segnaletica di parcheggio riservato alle auto era stata rimossa e sostituita con quella di rimozione forzata h 24 per i mezzi lasciati fuori dagli spazi contrassegnati ma, appunto, disegnati a misura di auto.
L'Associazione nazionale coordinamento camperisti, assistita dagli avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti, ha insistito sulle sue ragioni: “Il Comune avrebbe fatto un uso distorto del potere perché attraverso la delimitazione della lunghezza degli stalli di sosta, avrebbe inteso perseguire un risultato, estraneo alla circolazione stradale e diretto a limitare la sosta degli autocaravan”. Il Comune ha difeso la propria posizione richiamando “ragioni di sicurezza degli utenti” e “migliore fruibilità degli stalli di sosta”.
I giudici amministrativi hanno dato ragione ai camperisti: “Dai generici riferimenti alla sicurezza della circolazione – si legge nella sentenza – non è possibile evincere come la delimitazione di una sosta sia suscettibile di migliorare le condizioni di sicurezza e comunque garantire una migliore fruibilità degli stessi spazi di sosta. L'esclusione di alcuni veicoli dagli spazi di sosta, dove non sia adeguatamente motivata, si pone in evidente contrasto con l'articolo 185 del Codice della strada: non si può escludere dalla circolazione e dal parcheggio l'autocaravan e allo stesso tempo consentirlo alle autovetture”.
Nel procedimento, l'Associazione nazionale coordinamento camperisti aveva chiamato in causa anche il ministero che aveva censurato l'ordinanza del 2016 salvo poi non prendere atto della effettiva situazione determinata da quella successiva.

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è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
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Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)

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