C’erano oltre 100 lavoratori non in regola nell’azienda di lavorazione metalli sottoposta a controllo dalla Guardia di finanza di Prato con l’Ispettorato del Lavoro. L’irregolarità attiene alla modalità con cui gli addetti prestavano la loro opera. Risultavano infatti dipendenti di una cooperativa ma di fatto il datore di lavoro era quello della ditta dove operavano attraverso una fittizia somministrazione di manodopera. Un escamotage usato per risparmiare sulla parte contributiva. Secondo gli accertamenti effettuati dalle Fiamme gialle pratesi l’evasione ammonta di 600mila euro. Il titolare della società, italiano, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Prato per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Più nel dettaglio. Le indagini hanno riguardato una società che operava nella stessa sede di una cooperativa, priva di struttura e organizzazione di mezzi propri pur avendo in carico numerosi lavoratori dipendenti, italiani e stranieri, presentando pertanto evidenti profili di rischio fiscale, quali l’omesso versamento delle imposte.
Dopo che l’attenzione investigativa si è spostata sull’effettiva dislocazione dei lavoratori delle due società e su chi “di fatto” esercitasse il potere datoriale, è stato possibile inquadrare l’attività della cooperativa come somministrazione di manodopera, svolta però in assenza dei requisiti previsti, ovvero l’autorizzazione del Ministero competente. In buona sostanza la stessa è stata utilizzata unicamente con lo scopo di sgravare la società “operativa” dagli oneri fiscali e previdenziali connessi all’assunzione dei dipendenti, senza poi provvedere al relativo versamento.
“Vale la pena di ricordare – si legge nella nota del comando di Prato – che la somministrazione di lavoro, secondo la definizione contenuta nell’art. 30 del D.lgs. n. 81/2015, è un contratto mediante il quale un soggetto “mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. Tale contratto deve essere stipulato con un’agenzia di somministrazione autorizzata ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 e soggiace ad una serie di limiti formali e sostanziali enunciati negli artt. 31 ss., d.lgs. n. 81/2015”.
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