109
Il 15 dicembre è una data da segnare con la matita rossa nelle agende dei responsabili di tutte quelle associazioni (sportive, ricreative, religiose) che vogliono continuare a godere del regime fiscale agevolato. E’ in dirittura di arrivo, infatti, il termine per l’invio del Modello EAS da parte degli Enti associativi. Tutte le associazioni ed i circoli sono chiamati entro il prossimo 15 dicembre all’onere dell’invio del modello che deve essere spedito esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato utilizzando l’apposito prodotto informatico reperibile presso il sito dell’Agenzia ( www.agenziaentrate.gov.it).Il modello è stato introdotto con il vecchio D.L. 185/2008 al fine di incrementare l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e garantire che i regimi fiscali agevolati riservati ad incentivare il libero associazionismo non costituiscano uno strumento per eludere di fatto il pagamento di imposte dovute. Rispetto alla prima stesura è stato chiarito che le Onlus non sono tenute in generale all’obbligo di invio del modello e che per taluni soggetti l’invio del modello risulta semplificato poiché comporta il completamento di una piccola parte delle richieste in questo contenute.L’adempimento EAS risulta essere di fondamentale importanza per il mondo delle associazioni poiché l’obbligo di presentazione interessa tutti gli enti privati non commerciali associativi, con o senza personalità giuridica che sfruttano le disposizioni fiscali relativa alla decommercializzazione di cui agli art 148 Testo Unico Imposte sui redditi ed art. 4 Legge Iva, compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi. Sono stati forniti chiarimenti in merito ad alcuni soggetti esclusi, come le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime forfettario della L. 398/91, le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che svolgono attività commerciali considerate marginali da apposito decreto, gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni e le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del Coni che non svolgono attività commerciali.Per queste ultime è stato chiarito che qualora svolgano attività che strutturalmente sono commerciali sono lo stesso obbligate all’invio del modello anche se in forma semplificata, ancorché a fronte di tali attività percepiscano corrispettivi specifici anche se riscossi come quote o contributi associativi “decommercializzati”.Quindi occorre prestare la massima attenzione sulle regole poiché è previsto che gli enti associativi che non adempiano nel termine all’onere della comunicazione, non possono fruire dei regimi tributari agevolati
Sauro GhignolaDottore commercialista[email protected]