“La questione è chiara e si richiama ad uno dei diritti fondamentali previsti dalla Carta Costituzionale, che è quello dell’elettorato passivo. Basta tenere presente questo per capire che Matteo Biffoni è legittimato a candidarsi e una sua eventuale elezione sarebbe del tutto regolare”.
Non ha dubbi Stefano Ceccanti, costituzionalista e politico italiano, già deputato alla Camera per il Partito Democratico dal 2018 al 2022 e attualmente professore ordinario di diritto pubblico comparato all’università di Roma La Sapienza. Interpellato da Notizie di Prato in seguito al dibattito nato dopo le dichiarazioni di Jonathan Targetti, candidato sindaco per la lista “L’alternativa c’è”, su una possibile ineleggibilità e incandidabilità di Matteo Biffoni, con lo stesso Targetti che ha poi illustrato alla stampa un parere pro veritate chiesto all’avvocato Federico Tedeschini, esperto di diritto amministrativo.
“Ho letto il parere – dice Ceccanti – ma, come già detto, mi sembra che non prenda in considerazione il fatto che il diritto all’elettorato passivo è considerato fondamentale. Questo significa che il criterio di fondo è che la regola sia il diritto e l’eccezione il limite. In altre parole di fronte ad ogni caso dubbio prevale il diritto sull’interpretazione. Quindi se la legge non indica chiaramente una durata tra la fine del secondo mandato e l’eventuale terzo ma solo che tra loro ci deve essere un’elezione regolare con proclamazione del vincitore, ecco che, nella fattispecie di Biffoni, con l’elezione validata di Ilaria Bugetti si è interrotta la consecutività. Quindi Biffoni può candidarsi e, nel caso di elezione, essere proclamato sindaco”.
Tornando al parere dell’avvocato Tedeschini, già ieri qualche dubbio era stato avanzato da chi aveva sottolineato come la sentenza richiamata per analogia non riguardava né un Comune, né un ente locale ma un contenzioso in seno all’Ordine degli avvocati della capitale. Lo stesso giurista, interpellato dall’agenzia Dire, ha confermato come la pronuncia presa a riferimento, è la 12130 del 2023 delle sezioni unite civili della Cassazione, che riguarda la candidatura e l’elezione di alcuni componenti dell’Ordine degli avvocati di Roma per il quadriennio 2023-2026. “Professionisti – si legge nel lancio d’agenzia – che cercavano l’elezione per la terza volta nel loro Ordine professionale, dopo essersi dimessi in via anticipata durante il secondo mandato. L’organismo in effetti, alla maniera dei Comuni o dei presidenti di Regione, stabilisce un divieto al terzo mandato ma a disciplinare l’intero meccanismo elettorale non è chiaramente il testo unico degli enti locali (Tuel), bensì la legge 113 del 2017”.
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