Categorie
Edizioni locali

Avvocato si dimentica di fare appello per il cliente, la cui condanna passa così in giudicato. Censura da parte dell’Ordine


La professionista ha presentato ricorso al Consiglio nazionale forense che lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Una decisione che ha spinto all'ulteriore ricorso in Cassazione ma anche in questo passaggio è stato rilevato un ritardo


Redazione


Non propose appello e il suo assistito, senza sapere niente di quel passaggio saltato, si ritrovò sulle spalle una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Per questo motivo una avvocato di Prato è stata sottoposta a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e sanzionata con la censura. Una decisione contro la quale la professionista ha presentato ricorso al Consiglio nazionale forense che però lo ha giudicato tardivo. E lo stesso giudizio è stato espresso nei giorni scorsi dalla Cassazione che ha così messo la parola fine alla vicenda iniziata nel 2014. E' allora, il 12 novembre, che l'Ordine degli avvocati riconosce la responsabilità della professionista rispetto alla condanna passata in giudicato. Il 2 febbraio 2015, la decisione viene notificata alla donna che il 3 marzo, 29 giorni dopo, fa arrivare il ricorso al Consiglio nazionale. Troppi 29 giorni: “Il termine di 30 giorni è riferibile esclusivamente – fa sapere l'organo nazionale – alle impugnazioni delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, mentre per quelle pronunciate dall'Ordine degli avvocati il termine è di venti giorni”.
La professionista non ci sta e, assistita da un collega, bussa alle porte della Cassazione per contestare l'interpretazione del Consiglio forense che – è la tesi proposta – “ha applicato una norma della vecchia legge professionale abrogata”. Ma anche qui si verifica un ritardo: “Il ricorso per cassazione – si legge nella sentenza – è stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione della sentenza del Consiglio nazionale forense”.
Un ritardo che l'avvocato ha spiegato con il fatto che non ci sarebbe traccia della data di notifica della decisione presa dall'organo nazionale a cui ancorare l'inizio dei termini, ma la Cassazione ha ricostruito che la notificazione c'è stata, che l'ufficiale giudiziario ha consegnato l'atto e che a riceverlo è stato un 'addetto alla ricezione' dello studio legale di Roma a cui la donna e il suo avvocato si sono rivolti, eleggendo domicilio, nel momento in cui la vicenda è approdata al terzo grado. Vano il tentativo della professionista di farsi le proprie ragioni riferendo di avere chiesto e sollecitato i colleghi di Roma di prestare attenzione alla notifica quando fosse arrivata. Senza poi contare che, in questa complessa questione, vi è un terzo ritardo: quello sul deposito della memoria alla cancelleria della Cassazione in vista dell'udienza.
“La sentenza del Consiglio nazionale forense è stata regolarmente notificata – scrivono i giudici di terzo grado – la dimenticanza, dovuta a trascuratezza o a negligenza o anche ad un disguido, o le difficoltà operative del domiciliatario a trasmettere la notizia alla parte (cioè l'avvocato sanzionato), attengono esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente tra la parte stessa e il professionista incaricato della ricezione della notifica e non sono rivelatrici di una causa che presuppone impedimento dell'esercizio del potere processuale”.

nt
Edizioni locali: Prato
logo_footer_notiziediprato
logo_footer_notiziediprato

Notizie di Prato

è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
Iscrizione al Roc n° 20.901

Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)

Notizie di Prato

è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
Iscrizione al Roc n° 20.901

Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)
©2024 Notizie di Prato - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia