Doppia vittoria di Autolinee Toscane sulla Regione davanti al Tar. Al centro dei due contenziosi il diniego dell’ente a produrre gli atti chiesti dall’azienda di trasporto nell’ambito di procedimenti avviati allo scopo di verificare carenze e penali a carico di Mobit (consorzio di società capitanato dalla pratese Cap) nel periodo del ‘contratto ponte’, vale a dire nella parentesi tra l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale (aprile 2019) e l’effettivo ingresso di Autolinee Toscane (novembre 2021). Un intervallo di tempo che la Regione aveva disciplinato già nel 2017 sottoponendo alle due cordate in gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale in tutta la Toscana i termini di un contratto, il ‘contratto ponte’ appunto, utile a consentire il graduale trasferimento di personale, beni strumentali, mobili e immobili per un avvicendamento senza scossoni per gli utenti. Secondo Autolinee Toscane il passaggio non è stato indolore ed è questo il motivo che l’ha spinta a presentare un accesso agli atti alla Regione per consultare le determinazioni assunte contro il precedente gestore in seguito alla denuncia del mancato rispetto del ‘contratto ponte’. Al ‘no’ della Regione, la risposta è stata il ricorso al Tar, anzi il doppio ricorso: da una parte per il diniego agli atti relativi al mancato trasferimento nei tempi di “documentazione, dati e informazioni riguardanti beni essenziali e personale per l’avvio della nuova gestione del servizio”, dall’altra per il diniego a produrre gli atti di “penali per gli inadempimenti contrattuali al precedente gestore per corse saltate e ritardato invio dei diari della regolarità del servizio di trasporto pubblico”.
Regione e Autolinee Toscane hanno avuto a che ridire sulle questioni tanto che l’Ente, davanti al Tar, ha lamentato che la società avrebbe inoltrato un’istanza di accesso agli atti “generica ed esplorativa tale da determinare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento degli uffici regionali della Direzione mobilità, considerate le risorse interne che sarebbero occorse per soddisfare la richiesta”. Insomma, un’istanza pretestuosa secondo la Regione; di più: “contraria a buona fede oltreché mossa da intenti egoistici” per conoscere “le verifiche ispettive eseguite sulle prestazioni del precedente gestore”.
La linea difensiva non ha trovato d’accordo il Tar: in entrambi i casi, infatti, è stata dichiarata “l’illegittimità del provvedimento di diniego e il suo conseguente annullamento”. C’è dell’altro però: il tribunale amministrativo ha aggiunto di “non avere elementi sufficienti per verificare se gli atti possano essere esibiti”: da qui l’ordine alla Regione di “rideterminarsi” rispetto alle richieste di Autolinee Toscane, che non vuol dire necessariamente consegnare gli atti ma valutare l’opportunità di farlo o esplicitare meglio il diniego. L’Ente (avvocato Luciana Caso) è stato condannato a pagare le spese legali a Autolinee Toscane (avvocati Alessandro Domenicali e Sara Fattorini): 1.500 euro per ciascuna sentenza. (nt)
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