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Tolta la pistola per difesa personale a benzinaio che fa ricorso al Tar ma perde la causa


Il tribunale amministrativo ha dato ragione alla prefettura che non ha rinnovato il titolo: "E' onere del richiedente dimostrare l'effettiva esposizione al rischio e non basta dire di trasportare ingenti somme di denaro". In passato l'uomo aveva denunciato furti e tentati furti


Nadia Tarantino


Essere titolare di due distributori di carburante, avere sempre con sé ingenti somme di denaro contante e utilizzare auto di lusso destinate al noleggio, non sono condizioni sufficienti a giustificare il porto d’armi per difesa personale. E neppure è condizione sufficiente l’aver subito furti e tentati furti, e tanto meno essere già stato autorizzato in passato a portare l’arma fuori dalla propria abitazione. Così il Tar della Toscana che ha bocciato il ricorso di un imprenditore contro la prefettura di Prato che aveva respinto la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.
La prefettura, dopo diversi anni consecutivi, ha interrotto il rinnovo ritenendo che, pur a fronte di “una valutazione di affidabilità sul conto dell’imprenditore”, mancassero “elementi a sostegno dell’effettiva ed attuale necessità di circolare armato in relazione a specifici e apprezzabili profili di esposizione al rischio”.  
“E’ onore del richiedente quello di dare prova dell’attuale necessità di ottenere il porto d’armi per ragioni di difesa personale – si legge nella sentenza – prova quest’ultima che non essere data facendo esclusivo riferimento alla propria condizione lavorativa, professionale o personale, ovvero semplicemente limitandosi a riportare, ad ogni domanda di rinnovo, le medesime circostanze che avevano permesso di ottenere o rinnovare il titolo, essendo suo onere fornire elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un bisogno effettivo e a fondare all’attualità la necessità dell’arma”.
I giudici hanno spiegato che precedenti pronunce hanno chiarito che “il trasportare quotidianamente ingenti quantità di denaro e attrezzature di valore non rappresenta, in assenza di episodi specifici che dimostrino un effettivo e presente pericolo per la propria incolumità, una ragione sufficiente a giustificare il porto di pistola per difesa personale”. Di più: per il Tar non sarebbe neppure sufficiente svolgere la propria attività in zone pericolose perché questo richiamerebbe al massimo un rischio potenziale.
L’imprenditore ha cercato di far valere i fatti di cui è stato vittima in passato: “Sono state prodotte denunce risalenti e comunque per reati bagatellari e sempre contro il patrimonio. Si tratta – recita la sentenza – di sporadici episodi di microcriminalità che non appaiono indicativi di una situazione di costante esposizione a pericolo e che non sono neppure connessi con l’attività svolta dall’imprenditore”. (nt)

Edizioni locali: Prato

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è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
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Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
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