Dal 30 maggio al 30 ottobre entra in vigore l’obbligo di manutenzione di fossi, canali di scolo, tratti tombati e paratie situati all’interno di terreni o appezzamenti privati. Le prescrizioni del Comune di Prato mirano a garantire la pulizia e la perfetta efficienza del reticolo minore in modo da tutelare il territorio in caso di forti precipitazioni, come avvenuto a novembre 2023, settembre 2024 e marzo 2025. Le spese sono completamente a carico dei proprietari, che devono garantire la rimozione di ogni ostacolo, come recinzioni, casotti, costruzioni varie, nuovi terrapieni o deposito materiali, che possa inficiare il regolare deflusso delle acque o compromettere la stabilità degli argini con conseguente aggravio delle condizioni idrauliche delle strade o proprietà confinanti. Bisognerà procedere al taglio della vegetazione con radici scalzate o inclinate sulle sponde almeno due volte l’anno, per mantenerne l’efficienza idraulica e garantire il regolare deflusso delle acque, e comunque quando si renda necessario in particolare in prossimità di eventi meteorologici importanti, provvedendo ad un controllo costante del reticolo superficiale e dei tratti tombati presenti all’interno della proprietà o a confine. Gli sfalci e tutti i materiali di risulta delle opere di pulizia e manutenzione dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente. Viene infine ordinato il ripristino di eventuali fossi o canali rimossi od ostruiti, il ripristino della sezione idraulica originaria tramite scavo ed approfondimento dell’alveo e l’eventuale adeguamento delle pendenze dei fossi affinché sia garantito il regolare deflusso delle acque e la loro corretta immissione nei torrenti che ricevono. Anche le coltivazioni dovranno rispettare le fasce di rispetto ad una distanza non inferiore ad 1 m dall’argine del fosso, in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità degli argini. I trasgressori saranno soggetti a sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. La Municipale avrà il compito di controllare il rispetto dell’ordinanza.
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