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La sala vlt può stare aperta: il Consiglio di Stato cancella il divieto emesso dal Comune dopo la licenza già rilasciata dalla questura


Il braccio di ferro tra imprenditore e amministrazione comunale si è concluso con l'ok all'esercizio. Ribaltata la sentenza del Tar. I giudici hanno ricostruito l'iter che ha originato la lite e rimproverato l'ente di "eccesso di potere"


Nadia Tarantino


Il provvedimento di chiusura notificato dal Comune dopo che la questura ha già rilasciato la licenza alla sala slot e vlt, ha valore pari alla carta straccia. A dirlo è il Consiglio di Stato che, ribaltando la sentenza pronunciata dal Tar della Toscana lo scorso dicembre, ha dato ragione al titolare della sala vlt aperta in via Galcianese ad agosto 2023 e a rischio chiusura da febbraio 2024 a causa della vicinanza ad un ‘luogo sensibile’, nel caso specifico la scuola Mascagni.
Il nodo della questione sta nelle due misurazioni fatte dal Comune di Prato: la prima stabiliva una distanza di oltre 500 metri dalla scuola, la seconda, al contrario, una distanza inferiore – 486 metri – sufficiente a dichiarare illegittima la presenza della sala vlt a quell’indirizzo. Ecco che scatta il provvedimento di chiusura contro il quale il titolare, assistito dagli avvocati Cino Benelli  e Matilde Tariciotti, ricorre al Tar che però conferma la validità della decisione del Comune (leggi). La sentenza viene però congelata in attesa del Consiglio di Stato che in tempi record, nei giorni scorsi, ha messo la parola fine: ok alla sala vlt in via Galcianese.
Perché una seconda rilevazione e a licenza della questura già rilasciata? Nelle carte si legge che il Comune “sollecitato da un concorrente al riesame della vicenda, a distanza di oltre un anno dal parere espresso, ha rilevato la presunta sussistenza di luoghi sensibili in prossimità dell’esercizio, atta a giustificarne la chiusura”. Il punto, come sottolineato nelle dodici pagine di sentenza del Consiglio di Stato, è l’eccesso di potere esercitato dall’ente: “Il Comune – scrivono i giudici – non può assumere determinazioni in via autonoma ma deve necessariamente interpellare l’organo munito della competenza primaria, rappresentato dalla questura, sollecitando l’avvio diun procedimento di autotutela”. Detto in altre parole: a fronte di un requisito che viene meno, è la questura che, informata dal Comune, prende provvedimenti rispetto alla licenza rilasciata. E in effetti, stigmatizza il Consiglio di Stato, il Comune di Prato l’iter lo conosce bene tanto che ha effettivamente scritto alla questura per dare conto della nuova  misurazione, ma quest’ultima “replicava con nota di luglio 2023 negando l’esercizio dell’autotutela sul presupposto che si fosse ormai radicato nell’istante il legittimo affidamento sulla base del provvedimento originario emanato”. E che succede? Succede che il Comune, sulla base di poteri di intervento assegnati agli enti locali dalle normative regionali e comunali, ordina la chiusura instaurando in questo modo l’esistenza di due atti che si annullano a vicenda: quello della questura che autorizza l’esercizio e quello dell’ente che lo vieta. “I poteri dati agli enti locali non valgono certo a legittimare l’adozione di un ordine di chiusura che si pone in irrimediabile contrasto con la licenza rilasciata dalla polizia– recita la sentenza – peraltro in materia di competenza primaria esclusiva della questura. I poteri in capo ai Comuni vanno intesi come poteri di segnalazione e di sollecitazione all’autotutela del questore che provvederà nel rispetto della relativa disciplina”.
Il Comune di Prato dovrà rifondere le spese di giudizio al titolare della sala slot e vlt: cinquemila euro. (nadia tarantino)

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(N° 4 del 14/02/2009)
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