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La pieve dei santi Vito e Modesto di Sofignano fa litigare Diocesi e Soprintendenza: la causa finisce davanti ai giudici del Tar


Quattro anni per arrivare a capo della questione relativa al vincolo di interesse culturale posto sul complesso di cui fa parte anche la Compagnia della Santa croce e del santissimo sacramento. Il provvedimento comprende anche arredi ed elementi liturgici e su questi ultimi si è innestato il contenzioso


Nadia Tarantino


La pieve dei santi Vito e Modesto e la sede della Compagnia della Santa croce e del santissimo sacramento sono finite al centro di un lungo contenzioso tra Curia diocesana di Prato e ministero della Cultura e Soprintendenza. Un braccio di ferro scandito da carte bollate, relazioni, pareri e ricorsi che, alla fine, per iniziativa della curia (avvocati Guido Giovannelli e Gabriele Agati), è arrivato davanti al Tar.
Motivo del contendere il vincolo di interesse culturale posto dal ministero, attraverso la Soprintendenza, non solo sullo storico complesso di Sofignano (Vaiano) ma anche su cinquanta ‘beni mobili’ che rappresentano elementi architettonici, elementi di arredo e oggetti usati nelle funzioni liturgiche. Il vincolo sul complesso le cui prime tracce documentate risalgono all’XI secolo, comporta la tutela e la conservazione obbligatoria del bene, limitazioni ad eventuali interventi edilizi, restrizioni all’uso. E proprio quest’ultimo freno ha spinto la diocesi a ingaggiare la battaglia legale in quanto un così severo vincolo impatta sulla possibilità di spostare oggetti necessari a celebrazioni anche fuori dalla pieve, per esempio le processioni.
Il Tar ha confermato il provvedimento dando dunque ragione al ministero, ma ha anche recepito la richiesta della Curia di affermare il principio contemplato dal ‘Codice dei beni culturali’ secondo cui per quelli religiosi si deve trovare un accordo per tenere unite le esigenze di culto a quelle di tutela storico, artistica e culturale.   
La preoccupazione maggiore della Curia riguardava non tanto statue, altari e quadri, quanto ostensori, reliquiari, candelieri, lampade, calici, paramenti liturgici il cui vincolo avrebbe limitato, se non addirittura impedito, di officiare funzioni all’esterno o in altre chiese del territorio oppure organizzare processioni in determinate festività. (nt)

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