Cento euro al mese, tutti i mesi per dieci anni. Un prelievo forzoso operato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti sulla pensione di diversi iscritti tra i quali Fabrizio Franchi, conosciutissimo professionista pratese, unico del territorio, ancora oggi, ad avere rivestito un ruolo nel Consiglio nazionale (vicepresidente fino al 2005). Obiettivo della trattenuta, deliberata dalla stessa Cassa di previdenza, garantire l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione. Insomma, un contributo di solidarietà che però è stato ritenuto illegittimo prima dal tribunale di Prato, poi dalla Corte di appello di Firenze e infine, pochi giorni fa, dalla Cassazione. Quella tra Franchi e l’ente di previdenza privato è diventata, alla fine, una questione di principio tanto che ha attraversato tutti e tre i gradi di giudizio. “Ho versato 55 anni di contributi – spiega il commercialista – ho lavorato una vita intera con sacrificio e passione. Le cause sono lunghe ma io le ho vinte tutte”. La prima sentenza, quella del tribunale di Prato a cui Fabrizio Franchi si rivolge per chiedere un giudizio sul contributo di solidarietà trattenuto dalla pensione senza il suo consenso. Nel 2022 i giudici gli danno ragione: “Prelievo illegittimo, le somme devono essere restituite”. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza non ci sta e ricorre in Appello. Siamo al 2023 e di nuovo i giudici danno ragione al commercialista pratese. La Cassa restituisce le somme ma non si ferma e arriva fino alla Cassazione. Niente da fare: “In materia di trattamento previdenziale – scrivono i giudici di terzo grado – gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta”. Tra gli altri rilievi mossi dall’ente di previdenza dei commercialisti, anche quello sulla prescrizione: sia il tribunale di Prato che la Corte d’appello di Firenze avevano ordinato la restituzione del contributo prelevato nei dieci anni precedenti, mentre la Cassa chiedeva di restringere tale lasso di tempo a cinque anni. Anche in questo caso, i giudici hanno respinto confermando la prescrizione ordinaria decennale e dunque la restituzione delle trattenute operate nei dieci anni precedenti alla sentenza. (nadia tarantino)
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