Si gioca tutto su una casetta: quella realizzata con tanto di autorizzazione come rimessa di attrezzi agricoli che però diventa abusiva se sul terreno si fa attività di addestramento cani. Comune di Prato contro proprietario dell’appezzamento in una partita che, per adesso, ha prodotto una montagna di carte bollate. Con un primo risultato: l’ordinanza di demolizione della casetta, notificata dall’amministrazione comunale lo scorso agosto, è stata sospesa dal Tar che ha accolto la richiesta avanzata dalla proprietà.
La vicenda, sintomatica di una burocrazia folle e cervellotica che fa il paio con leggi che spesso si prestano a più di una interpretazione, riguarda un terreno in via Viuccia del Pozzo a Paperino, un’area agricola frazionata tra diversi proprietari che, col tempo, hanno riqualificato una zona oggettivamente critica ricavando chi l’orto, chi un luogo in cui organizzare una cena tra amici, chi un giardino nel quale passare il tempo libero. E chi, come nel caso del terreno in questione – circa duemila metri quadrati a uso agricolo – ha deciso di concederlo in comodato d’uso ad un’associazione, nello specifico all’associazione sportivo dilettantistica ‘Un mondo a 6 zampe’. Ecco che lo spazio è stato trasformato in un campo di addestramento e agility per cani. Tutto bene? Sì, ma quella casetta non ci può stare e deve essere demolita perché – dice il Comune – l’attività non è agricola e i manufatti sono previsti solo per tale finalità. “Alt – dice l’avvocato Roberto Bartolini, che assiste la proprietà dell’appezzamento – ma che demolizione e demolizione, qui si fa attività cinotecnica che costituisce attività agricola e non attività alla persona come ritiene l’amministrazione comunale, dunque di abusivo non c’è proprio nulla”. Visioni opposte: sarà il Tar, nell’udienza già calendarizzata per il 16 aprile 2025, a dire chi ha ragione e a stabilire se la casetta deve essere demolita o può essere mantenuta.
L’avvocato Bartolini e gli avvocati del Comune (Paola Tognini, Elena Bartalesi e Stefania Logli) questionano su una legge, la 349 del 23 agosto 1993: l’articolo 1 dice che “per attività cinotecnica si intende l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine”. Secondo l’interpretazione dell’ufficio legale dell’Ente, tutte e tre le cose devono essere svolte per considerare attività agricola quella dell’associazione e consentire la presenza della casetta, mentre per l’avvocato Bartolini è sufficiente farne una.
Il punto non è se il terreno può essere usato per addestrare i cani, ma se l’attività di addestramento dei cani può servirsi della casetta o se per servirsene dovrebbe contemplare anche l’allevamento e la selezione.
A qualcuno potrebbe venire in mente di risolvere la faccenda piantando due filari di pomodori o seminando qualche cesto di insalata, qualcun altro magari si guarda intorno e si interroga su più o meno presunti abusivismi, altri – ed è questo il caso – si rimettono alla legge che deve dire se quella dell’associazione è un’attività agricola oppure no e, a seconda della decisione, chiarire che fine deve fare la casetta. (nadia tarantino)
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