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La casetta degli attrezzi è regolare, nulla l’ordinanza di demolizione: il Tar dà torto al Comune di Prato


Confronto legale tra la proprietà di un terreno concesso in comodato d'uso gratuito ad un'associazione che ha avviato un'attività di addestramento cani e il Comune che contestava la presenza del manufatto che, pur autorizzato, contrastava con la tipologia di servizio svolto. Accolte le ragioni della difesa: "Attività che può essere svolta solo in aree a destinazione agricola"


Nadia Tarantino


La casetta è regolare: nessun abuso, nessun illecito e l’ordinanza di demolizione notificata dal Comune di Prato è nulla. Così il Tar che ha dato ragione alla proprietaria di un terreno in via Viuccia del Pozzo, a Paperino, concesso in comodato d’uso gratuito all’associazione sportivo-dilettantistica ‘Un mondo a 6 zampe’. Motivo del contendere, appunto, una casetta: un manufatto, costruito con tanto di autorizzazione e destinato a rimessa di attrezzi agricoli che il Comune ha però ritenuto abusivo nel momento in cui l’appezzamento di terra è stato utilizzato per attività di addestramento cani. E qui nasce la disputa legale: la casetta è regolare – secondo il Comune – se sul terreno si fa attività agricola e dunque il manufatto viene classificato ‘annesso agricolo’, non lo è invece se si avvia attività perché significherebbe usare quel riparo come ripostiglio o magazzino.
La proprietà ingaggia l’avvocato Roberto Bartolini per arrivare a capo della questione. Questione che, a forza di carte bollate, arriva ai giudici amministrativi che nei giorni scorsi hanno dato il via libera alla casetta, al suo utilizzo e alla sua presenza su un terreno in cui si fa addestramento cani. (leggi)
L’avvocato ha sottolineato al Tar che “l’attività cinotecnica svolta in forma solo amatoriale è assimilabile a quella agricola, tenuto conto che non potrebbe essere svolta se non in aree a destinazione agricola”. Le conclusioni dei giudici sono andate in questa direzione e hanno considerato ciò che viene svolto sul terreno “un’attività agricola a tutti gli effetti”.
Il contenzioso legale è nato nel momento in cui un controllo ha rilevato la presenza della casetta, autorizzata e dunque in regola, su un terreno però utilizzato diversamente rispetto alla finalità agricola che legittima la presenza del manufatto.
L’appezzamento di terreno, circa 2mila metri quadrati, fa parte di un’area agricola frazionata  tra diversi proprietari per usi diversificati, a seconda delle esigenze: orto, spazio per il tempo libero, giardino o, come nel caso finito al Tar, per addestramento cani. Si può fare e sempre attività riconducibile all’ambito agricolo è. Tutto a posto, dunque. (nt)

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è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
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Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)

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