Investì un’anziana mentre alla guida della sua auto percorreva via Roma, all’altezza della piscina. Un impatto fortissimo che, poche ore dopo, provocò la morte della vittima, una 82enne residente a Prato. Era aprile 2021. Per la conducente, una cinese di 36 anni accusata di omicidio stradale, la vicenda giudiziaria si è conclusa in questi giorni con la Cassazione che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, chiamata dalla procura a valutare i fatti dopo l’assoluzione decisa dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato all’esito del processo con rito abbreviato.
Tre gradi di giudizio e due decisioni opposte. La prima sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato” risale al 2024; secondo il giudice delle udienze preliminari non si era arrivati ad un sufficiente accertamento della colpa e ciò per due motivi in particolare: la velocità “non prudenziale” registrata dalla scatola nera (gps satellitare) installata sull’auto ma i cui dati erano – e ancora oggi – sono privi di valore legale, e la circostanza che la vittima stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali dopo essersi immessa sulla strada passando tra le auto parcheggiate. Motivi che sono stati smontati prima dalla Corte d’appello e poi dalla Cassazione.
La ricostruzione dell’incidente aveva rilevato una velocità di 60 chilometri orari, non solo superiore al limite consentito di 50 ma anche non idonea allo stato dell’asfalto, reso particolarmente scivoloso dalla pioggia. L’Appello, relativamente alla rilevanza probatoria della scatola nera, ha bollato i dati come prova documentale che, sommata ai rilievi di legge (nessun segno di frenata, andamento rettilineo della strada, strada urbana stretta fiancheggiata da abitazioni, buona visibilità, danni riportati dall’autovettura) e alle testimonianze, hanno contribuito a formare il convincimento del giudice. Quanto, invece, alla dinamica dell’attraversamento della strada, è stata esclusa l’imprevedibilità: “Trattandosi di centro abitato, l’attraversamento era del tutto prevedibile”, è stato scritto nella sentenza di secondo grado e confermato dalla Cassazione.
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