Supera i 160mila euro il debito fuori bilancio che pesa sulle casse del Comune di Prato dopo la sentenza del Tar che ha riconosciuto la ragione di una società immobiliare interessata alla costruzione di un parcheggio. I giudici del tribunale amministrativo hanno ordinato all’amministrazione comunale di restituire le somme pagate dal privato tra il 2019 e il 2022 – 150mila euro – con l’aggiunta degli interessi per un totale di 163mila euro e qualche spicciolo.
Alla base della lite giudiziaria che, arrivata a sentenza, ha costretto il Comune ad aggiustare i conti, c’è un balletto di interpretazioni della norma sul rifacimento edilizio finalizzato alla realizzazione di posti auto. La vicenda inizia nel 2019 quando l’immobiliare, proprietaria di un fondo in via Ferrucci a Mezzana, decide di destinare a parcheggio la parte seminterrata che, a differenza di quella al piano terra che ospita un ristorante, non ha una destinazione commerciale bensì industriale.
L’iter si inceppa sull’onerosità della trasformazione: il Comune ritiene che si tratti di un’operazione per la quale occorre pagare il contributo mentre la proprietà contesta tale lettura. Pur di non ritardare i lavori, l’immobiliare paga. La causa davanti al Tar dà ragione a quest’ultima. I giudici hanno passato in rassegna la norma statale, quella regionale e, in ultimo, quella comunale circa le ristrutturazioni edilizie e la loro classificazione riguardo le ‘autorimesse pertinenziali’, i ‘parcheggi accessori’, le ‘funzioni dei parcheggi’. Aderendo al dettato statale, la norma regionale, come si legge nella sentenza, “esenta dall’obbligo contributivo due categorie di aree di sosta: le autorimesse pertinenziali e gli spazi di parcheggio”. Una indicazione precisa che però il Comune ha ristretto secondo il ragionamento per il quale esentare dal pagamento del contributo una funzione a scopo imprenditoriale difficilmente trova giustificazione. Il Tar però è stato chiamato a verificare solo la compatibilità tra l’esenzione del contributo che la Regione ha previsto per gli ‘spazi di parcheggio’ e la legislazione edilizia nazionale. Risposta: c’è compatibilità. “Il legislatore nazionale ha riconosciuto che i parcheggi privati pertinenziali lungi da costituire un aggravio del carico urbanistico da compensare attraverso il contributo, integrano dotazioni atte esse stesse a soddisfare i bisogni infrastrutturali indotti dalle funzioni primarie”. La norma comunale, che va in un’altra direzione, non può sovrastare il livello superiore, cioè la norma regionale, ed ecco che l’immobiliare ha ottenuto ragione. Il Comune potrà decidere di ricorrere al Consiglio di Stato.
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