I limiti che disciplinano il diniego o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere un automatismo perché ogni caso fa storia a sé. E proprio perché ogni caso fa storia a sé, non può essere negata la protezione speciale a due cinesi, marito e moglie, che, dopo aver vissuto e lavorato per dieci anni in Italia, e nello specifico a Prato, hanno fatto ritorno in Patria per tre anni per motivi di salute. Una parentesi sufficiente a far scattare il provvedimento di espulsione contro il quale, però, i due coniugi hanno presentato ricorso al tribunale di Firenze affidandosi agli avvocati Paolo Tresca e Amanda Veggia. Da una parte loro, dall’altra la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, la questura di Prato e il ministero dell’Interno. I legali hanno spiegato che la coppia, nel lungo periodo trascorso a Prato, si è integrata, ha instaurato rapporti e relazioni, ha lavorato, ha pagato le tasse, si è radicata sul territorio; di più: gli avvocati si sono appellati all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) che, appunto, “garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza per ogni individuo, imponendo agli Stati il dovere di non interferire”. Ecco che il decreto di espulsione è diventato carta straccia.
La storia. La coppia è a Prato dal 2006 e qui vive in un appartamento preso in affitto, lavora stabilmente con contratti regolari e pagando le tasse. In dieci anni marito e moglie si assestano, si integrano, stringono rapporti con altri connazionali e fanno nuove amicizie costruendo, insomma, una vita sociale ed economica.
Nel 2016 la donna si ammala e sceglie di far ritorno in Cina per sottoporsi a lunghe e complesse cure; il marito parte con lei per darle tutta l’assistenza di cui c’è bisogno. Il ritorno in Patria dura tre anni, fino al 2019 quando la completa guarigione consente di riprendere la vita di prima, in modo del tutto normale. Il re-ingresso in Italia però si scontra con la legge e la richiesta della coppia di ottenere i documenti viene bocciata dalla Commissione territoriale e dalla questura di Prato. E mentre l’espulsione incombe, il rigetto viene impugnato davanti al tribunale di Firenze la cui ‘sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini Ue’ recepisce le ragioni della coppia e scrive: “Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione dell’articolo 8 della Cedu”. E ancora: “Il rimpatrio comporterebbe l’ingresso in un contesto che non consentirebbe un livello di vita dignitoso, essendo privi di risorse lavorative, riferimenti parentali e sociali che possano aiutare. Si vanificherebbero insomma gli sforzi effettuati per ottenere uno stabile impiego e per assicurarsi un’esistenza dignitosa, finendo in una situazione di seria incertezza sulla vita futura”. (nt)
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