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Contenzioso per gli interventi straordinari di segnaletica stradale, il Tar dà torto al Comune: “Errore nell’assegnazione”


Il ricorso presentato dall'azienda seconda arrivata al termine della procedura negoziata senza bando. Il valore dei lavori era di 300mila euro


Nadia Tarantino


Ha vinto il ricorso al Tar l’azienda Seg.Ma di Paganico (Grosseto) che la scorsa primavera ha contestato l’assegnazione di interventi straordinari di segnaletica stradale operata dal Comune di Prato in favore di un’azienda della provincia di Bologna. Seg,Ma, che ha trascinato l’amministrazione comunale davanti al tribunale amministrativo per regolare un contenzioso sorto il 30 maggio, al termine della procedura negoziata senza bando avviata il 9 aprile per affidare il riassetto della segnaletica stradale allo scopo di “limitare l’incidentalità”. Lavori per 300mila euro da assegnare all’offerta economicamente più vantaggiosa e con l’esclusione, se le offerte fossero state almeno cinque, di quelle ‘anomale’, vale a dire di quelle con un ribasso inferiore alla soglia fissata: questo diceva la procedura scritta dal Comune. Le offerte arrivate negli uffici dell’ente sono state cinque. Ma cosa è successo? E’ successo che una delle aziende partecipanti è stata esclusa per aver pagato il contributo obbligatorio all’Anac successivamente alla scadenza del termine previsto per depositare l’offerta. Una esclusione che ha portato il numero dei partecipanti a quattro e ha fatto venir meno l’eliminazione delle offerte ‘anomale’. L’esito finale è stato l’assegnazione degli interventi all’azienda emiliana che – in modo del tutto legittimo e assolutamente corretto sotto ogni profilo – ha operato un ribasso del 13,92 per cento portando il costo a circa 250mila euro (oneri di sicurezza inclusi). Se in corsa fossero rimasti cinque operatori – è il ragionamento portato all’attenzione dei giudici – ad aggiudicarsi i lavori sarebbe stata Seg.Ma che ha offerto un ribasso più contenuto ma in grado di prevalere sulla base dell’esclusione delle offerte ‘anomale’.
Una procedura che, secondo la lamentela di Seg.Ma, seconda classificata, è uscita dai binari rispetto a quanto stabilito, determinando, dunque, un vincitore diverso. Tesi sostenuta dall’avvocato Christian Sensi e accolta dai giudici amministrativi che hanno anche condannato il Comune di Prato a rifondere quattromila euro di spese di lite alla controparte. Seg.Ma ha dimostrato che l’esclusione di uno degli operatori non rispondeva ai dettami “già affermati da un ampio filone giurisprudenziale” che distinguono i “requisiti di partecipazione intrinseci e condizioni estrinseche” rispetto alla procedura di gara. In sintesi, l’esclusione di partecipanti per una carenza formale che non è direttamente legata all’esecuzione dell’appalto, produce come unico risultato la riduzione delle offerte a svantaggio degli interessi dell’ente pubblico. Né l’azienda inizialmente aggiudicataria dei lavori né quella esclusa si sono costituite in giudizio. Il nodo da sciogliere era solo riferito all’iter portato a termine dal Comune, al netto dei partecipanti e dell’offerta avanzata da ciascuno. La sentenza ha ordinato l’assegnazione dell’appalto a Seg.Ma. (nadia tarantino)

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(N° 4 del 14/02/2009)
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Direttore responsabile: Claudio Vannacci

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Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
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