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Ci vogliono trenta anni per mettere la parola fine alla lite tra Consorzio Macrolotto 2 e Fondazione San Niccolò


In ballo il pagamento degli oneri consortili per i terreni dei quali la Fondazione è stata proprietaria fino al 1994. I giudici della Cassazione hanno confermato la revoca del decreto ingiuntivo come già deciso nei due gradi di giudizio precedenti


Nadia Tarantino


  • Gli oneri consortili non sono dovuti se il proprietario del terreno non ha aderito al consorzio che gestisce la lottizzazione, e il solo fatto di rientrare nel perimetro non legittima l’obbligatorietà del pagamento. Si chiude a favore della Fondazione Conservatorio san Niccolò (avvocato Gabriele Pica) la lite che il Consorzio Macrolotto industriale 2 di Prato (avvocati Antonello Calabrese e Claudia Facchini) ha portato fino alla Cassazione per ottenere ragione del fatto che le somme pretese fossero effettivamente dovute. Somme conteggiate fino al 1994, cioè fino a quando i terreni non sono passati di mano. Una pretesa valida? No per i giudici della prima sezione civile della Corte Suprema che hanno respinto il ricorso sostenendo che “l’obbligo del pagamento dei contributi trova causa nell’adesione al consorzio e non nella proprietà in quanto tale” perché un conto è il regolamento condominiale e un conto è lo statuto e, dunque, il contratto consortile. La Fondazione, fino a trenta anni fa, è stata proprietaria di alcuni terreni inseriti nell’area del Macrolotto 2, area governata dal Consorzio che ha rimesso il conto degli oneri. Conteggio respinto, oggetto di un tira e molla e soprattutto di due visioni diverse: dovuto e non dovuto. Nel 2013 la corte di Appello di Firenze, seguendo la decisione di anni prima del tribunale di Prato, confermò la revoca del decreto ingiuntivo emesso a carico della Fondazione. La Cassazione, nei giorni scorsi, ha ribadito e così facendo ha chiuso definitivamente la questione. Non solo: il Consorzio è stato condannato a pagare 8.200 euro alla Fondazione. In pratica, i macrolottisti sostenevano le tesi secondo la quale il contributo consortile è equiparato ad onere reale dal momento che lo statuto lo prevede sotto forma di acconti periodici indipendentemente dalla natura del terreno. L’argomentazione è saltata: gli oneri consortili – hanno ribadito i giudici di terzo grado – li paga chi ha aderito al consorzio, mentre chi non ha aderito paga le somme dovute in qualità di soggetto inserito in un condominio. (nt)
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è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
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Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)

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