Al termine del rito abbreviato, nel 2024, l’imprenditore fu assolto dal tribunale di Prato per tutte le violazioni riscontrate nella sua azienda, a Montemurlo, dai vigili del fuoco in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un’assoluzione dettata da un paio di motivazioni – “condotta non connotata da aspetto particolarmente pericoloso o di grave allarme sociale” e “impresa destinata alla cessazione” (di fatto al trasferimento presso un’altra sede) – contro cui, in seguito alla inappellabilità della sentenza, il procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze ha presentato ricorso facendo approdare il procedimento davanti alla Cassazione. Che ha annullato la sentenza impugnata rinviato tutto al tribunale di Prato affinché celebri un nuovo processo a quattro anni dalle contestazioni e a due dall’assoluzione.
Il procuratore generale ha stigmatizzato la decisione del collega di primo grado elencando le violazioni accertate nel 2022 dai vigili del fuoco che, al termine del controllo, sanzionarono l’imprenditore: 6.633 euro, “mai pagati”. Nell’elenco figuravano che il caricabatterie del muletto era posto in una zona non idonea e in prossimità di materiale combustibile, che era presente un’unica via di esodo distante una quarantina di metri dal punto più lontano del capannone, che mancava la segnaletica di servizio e l’illuminazione di emergenza, che gli estintori non venivano revisionati da circa quattro anni, che il legale rappresentante non disponeva di un documento di valutazione dei rischi, che gli operai non avevano partecipato ai corsi di formazione su antincendio e sicurezza”.
Secondo il tribunale di Prato, l’imprenditore, prossimo alla cessazione dell’attività come verificarono i successi accessi dei vigili del fuoco che trovarono i macchinari smontati e le lavorazioni in via di smantellamento, ritenne applicabile la causa di non punibilità: “La condotta ha determinato una ridotta esposizione al pericolo del bene tutelato dalla norma, l’attività è destinata alla cessazione, l’imputato ha prontamente rimosso le fonti di pericolo”.
La Cassazione ha valorizzato, tra gli altri elementi, che la cessazione dell’attività era nei fatti un trasferimento in una sede nuova e che, in ogni caso, “la valutazione dei profili che riguardano l’esiguità del danno o del pericolo, devono essere necessariamente valutati per riconoscere la causa di non punibilità”. Processo, dunque, da rifare.
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