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Statuto Fondazione, il Tar dà ragione al presidente: bocciato il ricorso di 24 soci


I legali della parte sconfitta, Morbidelli e Giovannelli, ritengono ci siano i margini per fare ricorso al Consiglio di Stato. Il presidente Bini: “La sentenza del Tar dimostra che abbiamo agito nell’interesse della Fondazione e della città”


Redazione


Sulla riforma dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, il Tar dà torto ai ricorrenti, ossia 24 soci dell'ente che hanno impugnato l'atto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha approvato le modifiche statutarie introdotte dal Consiglio di Indirizzo il 6 novembre 2020.
La sentenza è stata pubblicata stamani, 10 maggio, mentre l'udienza pubblica si è tenuta il 5 maggio.
Ne hanno dato comunicazione per primi i legali della parte sconfitta, il professor Giuseppe Morbidelli e l'avvocato Mauro Giovannelli che è anche socio della Fondazione e promotore di questa battaglia giudiziaria contro la riforma voluta dal presidente Franco Bini per aumentare il numero dei soci e semplificare alcune procedure. Legali che già oggi annunciano il ricorso al Consiglio di Stato.
"Il Tar – spiegano in un comunicato i due avvocati – ha respinto il ricorso, ritenendo, nella sostanza, che il parere dell’Assemblea dei Soci, sia pure non sottoposto al voto della stessa, sia stato comunque espresso. Ha ritenuto, inoltre, che i soci storici abbiano mantenuto il loro status, nonostante l’ambigua formulazione dell’articolo 40 del nuovo statuto. Motivazioni del tutto insoddisfacenti, specialmente laddove hanno ritenuto che il parere dell’Assemblea non debba tradursi in una deliberazione specifica e, pertanto, proporranno ai soci di impugnare la sentenza del Tar di fronte al Consiglio di Stato". Si sottolinea però un motivo di soddisfazione: "è stato, comunque, raggiunto l’obbiettivo primario del ricorso che era appunto quello di mantenere lo status dei soci di provenienza della Cassa di Risparmio di Prato".
Entrando nel merito della decisione dei giudici amministrativi, sono state bocciate tutte le censure proposte dai ricorrenti su presunta mancanza del voto dell'assemblea, sul mancato controllo della procedura da parte del ministero dell'economia e delle finanze, sul presunto svuotamento dei poteri dell'assemblea dei soci tale da renderla "inutile", sull'eliminazione della delega, sull'annacquamento" della componente storica dell'organo assembleare che in buona sostanza è alla stregua dei soci designati e infine, a proposito, sulla nomina di 20 nuovi soci "di provenienza politica o corporativa a scapito di quelli provenienti dalla società civile". Su quest'ultimo punto, ad esempio, i giudici ritengono che tate affermazione "non abbia senso" perché quei 20 posti sono riservati alle istituzioni culturali, musicali e religiose "in precedenza non presenti in Consiglio". Ancora. Il Tar sposa in pieno la scelta di eliminare lo strumento della delega.

Più che soddisfatto il presidente della Fondazione, Franco Bini, uscito vincitore dall'aula del Tar: “La Fondazione ha agito nell’interesse dei soci e della comunità pratese di cui è espressione, la sentenza del Tar in modo approfondito e senza incertezze conferma il comportamento lineare e trasparente del consiglio di indirizzo e riconosce  il suo impegno per definire uno Statuto che valorizza il ruolo dell’assemblea dei soci, aprendola maggiormente alla comunità locale e che mantiene saldo il legame con i principi solidaristici da cui la Fondazione nasce, salvaguardando il ruolo di tutti i soci, compresi i soci a vita che non sono mia stati messi in discussione”. 
A rappresentare la Fondazione è stato l'avvocato Marcello Clarich: "In definitiva, il Tar ha ritenuto pienamente legittimo l’operato del Consiglio di indirizzo della Fondazione e del ministero dell’Economia e delle Finanze – ha sottolineato il legale – Il Tar ha ritenuto ‘manifestamente infondate ed in parte anche inammissibili’  le censure che lamentavano una dequotazione del ruolo dell’assemblea per effetto delle modifiche statutarie (aumento dei soci, modalità di nomina dei nuovi soci, eliminazione delle deleghe per la partecipazione all’assemblea, status dei soci a vita, ecc.)". Legale che non manca di sottolineare i passaggi "forti" della sentenza: "Quanto al parere formulato dall’assemblea sulle modifiche statutarie,  il Tar ha respinto la censura circa le modalità in cui esse è stato espresso all’esito della discussione tra i soci dato il suo ‘marcato carattere formalistico e basato su una lettura solo parziale dell’atto impugnato’, cioè del provvedimento del ministero dell’Economia e delle Finanze di approvazione”.
 
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(N° 4 del 14/02/2009)
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