Categorie
Edizioni locali

Quando il condominio scoppia: come difendersi dai vicini molesti


I rapporti di vicinato sono spesso causa di litigi. Ecco come è possibile tutelarsi per i casi più comuni: dai fumi del barbecue che invadono la casa alla musica troppo alta, dall'occupazione del proprio posto auto fino al vero e proprio stalking condominiale


Redazione


La rubrica “Giustizia a portata di click” è curata dall'avvocato Valeria Rinaldi. Negli articoli saranno trattati e spiegati alcuni casi specifici, cercando di fornire un'utile guida per districarsi tra norme e codici della giustizia italiana. Chi avesse un quesito da sottoporre all'avvocato Rinaldi può inviare una mail a [email protected] . Naturalmente sarà garantito l'anonimato.

Come ci si può difendere da rumori e cattive abitudini del proprio vicino?

I rapporti di vicinato. Tutti sanno bene che la convivenza con i propri vicini diventa spesso problematica e ciò a causa talvolta delle cattive abitudini di taluno e, talaltra, a causa di vere e proprie vessazioni messe in opera allo scopo di arrecare intenzionalmente disturbo.
Vediamo dunque quali sono le cautele attraverso le quali difenderci quando i rapporti si complicano ed e i comportamenti del vicino travalicano i limiti della legalità.
Le immissioni. Non di rado accade che il vicino immetta fumi, rumori, odori che dalla sua abitazione propagano sino alla nostra, disturbando il nostro quieto vivere. Si pensi agli odori emanati da un barbecue posto sulla terrazza del piano inferiore dell'edificio, o alla musica di un pianoforte nelle ore di riposo.
L'art. 844 c.c. vieta le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni, che superino la normale tollerabilità e, qualora il vicino continui con tali molestie si potrà sia chiedere al Giudice di far cessare tali comportamenti oppure di condannarlo ad adottare tutte le misure necessarie a ridurre le propagazioni fastidiose sino alla soglia di tollerabilità, se del caso stabilendo una penale per le violazioni eventuali e successive che si dovessero riverificare ed il risarcimento dei danni patiti a causa del comportamento molesto.
Il limite della tollerabilità è un criterio aperto e mutevole che va valutato con riferimento a tutte le circostanze del caso (variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti), ma attraverso criteri e misurazioni scientifiche; in generale sarà sufficiente dimostrare che le propagazioni del vicino superino di 3 decibel il rumore di fondo (se i rumori si verificano nelle ore notturne) oppure di 5 dB il rumore di fondo (se i rumori si verificano di giorno).
Questi comportamenti molto spesso, oltre che l’art 844 codice civile, vìolano altresì i regolamenti comunali di polizia urbana e, per questo motivo, qualora si tratti di propagazioni sporadiche o di un singolo episodio molesto, potrebbe risultare sufficiente chiamare la polizia municipale per segnalare i comportamenti del vicino, la quale dovrà provvedere ad irrogare la sanzione prevista dal regolamento di pubblica sicurezza del vostro comune di residenza.
La difesa del possesso: l’azione di manutenzione e reintegrazione. E' frequente che le molestie del vicino si concretizzino nel disturbo nell'uso di un bene in nostro possesso, ad esempio occupando il nostro posto auto, utilizzando un’area privata come uno spazio condominiale, passando dal nostro giardino per arrivare alla propria abitazione ecc.
Anche in questo caso occorrerà rivolgersi al Giudice, con un procedimento peraltro molto veloce, per chiedere che vengano a cessare le turbative e per chiedere di essere riammessi al pacifico godimento ed uso del nostro bene e al quieto vivere della nostra abitazione, oltre all'eventuale risarcimento del danno. L'importante in questo caso è adire il giudice nel breve termine di un anno dallo spoglio o dalla molestia .
Lo stalking condominiale. Fuori dai casi in cui la singola molestia del vicino possa costituire un'autonoma fattispecie di reato (es. disturbo alla quiete pubblica o danneggiamento), quando invece le molestie e le vessazioni siano ripetute nel tempo intenzionalmente con con intento persecutorio e siano di gravità tale da generare stati di ansia o di paura, o da costringere chi li subisce a modificare le proprie abitudini di vita, allora potrebbe configurarsi addirittura il reato di cd. stalking condominiale (612 bis c.p.).
Si pensi al caso in cui il vicino suoni continuamente il vostro campanello, minacci del male a voi o minacci di far del male al vostro animale domestico, faccia segnalazioni fasulle ai vigili o altra autorità, faccia rumore proprio nelle ore in cui sa che siete impegnati in attività di lavoro ed ogni altra vessazione che vi induca a trascorrere meno tempo possibile presso la vostra abitazione o generi in voi paura per la vostra incolumità o per quella di una persona cara.
In questo caso se i comportamenti assumono una certa gravità da farci temere seriamente per la nostra salute, e per quella dei nostri cari, è consigliabile presentare subito denuncia/querela dei fatti accaduti alle Forze dell'Ordine affinché si instauri un procedimento penale.
In alternativa qualora gli episodi non siano così gravi o siano sporadici, e si può supporre che un richiamo possa bastare a fermare le molestie del vicino, si potrà chiedere al Questore di ammonirlo dal tenere ulteriori comportamenti vessatori e invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.
In conclusione è bene ricordare, citando Martin Luther King, che la libertà di una persona finisce dove comincia quella di un'altra , massima che dovrebbe dominare i rapporti di vicinato in quanto in alcuni casi il dialogo e la collaborazione risolvono, più di qualsiasi disposizione normativa, i conflitti di questo genere.

Valeria Rinaldi

Edizioni locali: Prato
logo_footer_notiziediprato
logo_footer_notiziediprato

Notizie di Prato

è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
Iscrizione al Roc n° 20.901

Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)

Notizie di Prato

è una testata registrata presso il Tribunale di Prato
(N° 4 del 14/02/2009)
Iscrizione al Roc n° 20.901

Direttore responsabile: Claudio Vannacci

Editore: Toscana Tv srl

Redazione: Via del Biancospino, 29/b, 50010
Capalle/Campi Bisenzio (FI)
©2024 Notizie di Prato - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia